Il Ministero della Salute ha diffuso un documento con il quale interviene sull’emergenza coronavirus e nel quale sono specificate le indicazioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti a tutela degli allevatori, operatori e dei veterinari stessi anche per quanto attiene l’esigenza di garantire l’approvvigionamento di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli animali nei territori sottoposti a restrizione.
Per quanto riguarda la trasmissione dagli animali all’uomo, la Direzione ribadisce che, allo stato attuale, non risultano evidenze scientifiche della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all’uomo e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate.
La parte B dell’Allegato alla nota ministeriale indica la disponibilità degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per il supporto diagnostico in relazione all’emergenza COVID-19, indicando quali istituti hanno dichiarato tale disponibilità (IZS delle Venezie, IZSLER, IZS Abruzzo e Molise). A questi IZS, dopo le opportune verifiche, se ne potranno aggiungere successivamente altri.
Il punto C reca le indicazioni per quanto riguarda attività veterinaria, sicurezza alimentare, produttiva zootecnica nelle zone soggette a restrizione, con riferimento al differimento di tali attività. In particolare, possono essere differite per un periodo fino a 30 giorni le seguenti attività poiché intervengono su una situazione di rischio limitato:
- controlli programmati per profilassi di stato e piani di sorveglianza;
- le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali da parte dei canili sanitari e dei rifugi salvo inderogabili per quanto riguarda il benessere animale;
- attività di front-office non strettamente connesse alle attività ritenute essenziali.
Non possono invece essere differite le seguenti attività per motivo di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere animale:
- sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
- controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana;
- controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
- visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia;
- ispezioni veterinarie previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali d’urgenza.
Infine, per quanto riguarda le attività produttive e zootecniche, non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali:
- raccolta del latte;
- raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio;
- fornitura di alimenti per animali;
- fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’UE;
- raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
- fornitura di farmaci;
- ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza nell’ambito delle aree sottoposte a restrizione di movimentazione;
- gestione dei reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento;
- gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate al loro stoccaggio;
- gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti deperibili;
- accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.
Non possono essere differite le movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’UE per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali, riportate qui sotto:
- spostamento degli animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale;
- movimentazione di pulcini dagli incubatoi;
- cattura dei cani vaganti e recupero di cani/gatti e altri animali feriti;
- macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza.
Per quanto riguarda le movimentazioni che prevedono una frequenza periodica (ad es. scarico mangime, carico animali morti e altri sottoprodotti, ecc.) deve essere prevista la comunicazione da parte delle aziende al Servizio Veterinario del nominativo degli operatori impiegati, automezzi e percorsi al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’attività lavorativa. Gli operatori registrano, su base giornaliera, tutte le informazioni relative alle movimentazioni effettuate. In allegato la circolare del Ministero della Salute