I coloranti sono considerati additivi, ovvero sostanze utilizzate durante la preparazione degli alimenti per diversi motivi come ad esempio:
- la conservazione
- la colorazione
- la dolcificazione etc.
In alcuni prodotti alimentari, come pasta, olio di oliva, miele, l’impiego degli additivi non è consentito, perché non giustificato dal punto di vista tecnologico. Anche se ritenuto non nocivo, l’additivo non è consentito se non è necessario. A dirlo è il Ministero della Salute.
Il Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari definisce additivo alimentare:
"qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti".
Soltanto gli additivi alimentari indicati nella normativa europea sono autorizzati ad essere aggiunti agli alimenti, a determinate condizioni, come nel caso del ferrocianuro di sodio (E535), una sostanza che svolge la funzione di anti-agglomerante e che può essere utilizzata solo nel sale e nei suoi succedanei, alla dose massima di 20 mg/kg. Prima di essere aggiunti agli alimenti gli additivi devono rispettare determinati requisiti di purezza fissati nel Regolamento (UE) n. 231/2012.
Oggi è l’EFSA (European Food Safety Authority) il punto di riferimento scientifico dell’Unione europea per la valutazione della sicurezza degli additivi alimentari prima della loro autorizzazione, così come, in passato, era il Comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF). Solo gli additivi per i cui impieghi sono stati considerati sicuri figurano nell'elenco dell’UE. Gli additivi alimentari autorizzati sono comunque sottoposti ad un riesame da parte dell'EFSA, sulla base di un programma stabilito dalle disposizioni del Regolamento UE n. 257/2010 per cui, entro il 2020, tutti gli additivi alimentari approvati saranno oggetto di una nuova valutazione. In altri alimenti l’impiego degli additivi è molto limitato.
Per prodotti alimentari non trasformati, come il latte, gli ortofrutticoli freschi, la carne fresca e l’acqua sono autorizzati solo alcuni additivi.
Più un alimento è trasformato più aumenta il numero di additivi autorizzati e utilizzati. Snack, salse e dessert sono alcuni dei prodotti che necessitano di più lavorazione, per cui è consentito l’impiego di più additivi alimentari.
A livello Italia, il DPR 41/2013 modifica le disposizioni nazionali rispetto alla precedete normativa (DPR 187 del 2001) prevedendo:
- è consentita la miscelazione delle tre paste alimentari a denominazione tutelata (pasta di semola con pasta di semolato con pasta di semola integrale), che si configurano come paste speciali, fugando così ogni precedente dubbio a riguardo.
- E’ stata inserita nel provvedimento la lettera G della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 168 del 2003 che prevede che i parametri analitici delle paste speciali si applichino esclusivamente alla materia prima di base impiegata, e non anche all'ingrediente aggiunto all'impasto (ad esempio le ceneri apportate dagli spinaci alla semola non vengono computate nel tenore massimo previsto per le paste di semola di grano duro).
- Per le paste all'uovo vi è l’adeguamento del tenore previsto per gli steroli e l’estratto etereo nelle uova, che vengono così conformati alle attuali caratteristiche analitiche degli ovoprodotti. Il valore minimo degli steroli è quindi pari a 2,50 grammi (il valore minimo in precedenza era 2,80 grammi), mentre il valore minimo dell’estratto etereo è pari a 0,130 grammi (il valore minimo in precedenza era 0,145 grammi).
- Sotto il profilo dei controlli, vi è ora la possibilità di identificare nei magazzini le materie prime ed i prodotti finiti non destinati al mercato nazionale con “modalità tali da rendere sempre possibile l’immediato e diretto controllo da parte degli organi di vigilanza”, in alternativa alla precedente ed unica modalità consistente nel riportare la scritta “materie prime e/o prodotti finiti non destinati al mercato nazionale, non più in linea con le nuove strutture produttive spesso dotate di magazzini automatizzati.
- Infine è eliminato il regime delle autorizzazioni alle esportazioni, che viene sostituito da una semplice comunicazione da effettuarsi secondo modalità di trasmissione di natura telematica, che verrà disciplinata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze da emanarsi sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto.