L’Agenzia delle Dogane, a seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, fornisce chiarimenti sugli effetti giuridici per le situazioni soggettive già costituitesi.
In primo luogo, la necessità di un'integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. n. 504/95, nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.
In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.