Con la pubblicazione in GU del decreto semplificazioni viene allargata la platea dei soggetti per i quali vige il divieto di emissione della fattura elettronica (o e-fattura) includendovi anche la “generalità” degli operatori del settore sanitario che emettono fattura nei confronti di privati, a prescindere dal fatto che questi siano tenuti o meno all’invio dei dati al sistema TS.
Tuttavia, detto divieto è limitato al solo periodo d’imposta 2019.
In sintesi, per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di privati occorre emettere fattura “cartacea”: si tratta, in particolare, delle prestazioni rese da qualunque operatore sanitario anche a fronte di “opposizione” manifestata dal beneficiario della stessa prestazione. Considerato l’esplicito divieto, infatti, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS continuano ad emettere le fatture in formato “cartaceo” anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.
Inoltre, resta ferma l’emissione di una fattura “cartacea” anche laddove la stessa contenga sia addebiti per spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie. Ciò è confermato da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate che distingue le seguenti due fattispecie:
- se dal documento di spesa è “possibile” distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate “distintamente” al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente);
- se dal documento di spesa “non è possibile” distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Sul piano operativo, quindi, emettono fattura “cartacea” nei confronti di privati la generalità degli operatori sanitari, a “prescindere” dal fatto che questi siano tenuti o meno all’invio dei dati al sistema TS.