Firmato dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dal ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, questo provvedimento definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
COME FUNZIONA
L’estensione riguarderà tutti gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW di potenza nominale realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, e nelle relative pertinenze. Compresi gli immobili vincolati a patto però che i pannelli solari siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni. Il Modello Unico semplificato potrà essere utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici che presentino una serie di caratteristiche:
- siano localizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
- sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE;
- abbiano una potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW.
I soggetti richiedenti dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete, compilando e trasmettendo in via informatica la parte I del Modello Unico per fotovoltaico prima di iniziare i lavori. In caso di esito positivo delle verifiche, lo stesso gestore provvederà, a oltre ad informare il richiedente, a inviare copia del Modello Unico al Comune e al GSE; a caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna, ad addebitare al soggetto interessato gli oneri per la connessione e ad inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma necessario.
ESCLUSIONI
Il decreto non cambia le modalità di esclusione per l’installazione di impianti fotovoltaici: il modello unico esclude gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma1, lett. b) e c) del dlgs 42/2004, ossia:
- b) – le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c – complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Tuttavia però possono rientrare anche gli edifici che rientrano nell’articolo 136, comma 1 lettera c (sopraindicati) i quali ai sensi dell’articolo 7-bis comma 5 del dlgs 28/2011, rispettino la seguente caratteristica:
- l’installazione dei pannelli solari non risultino visibili dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici.
STRUTTURA DEL MODELLO
Il documento (modello unico) allegato (1) all’interno del decreto è strutturato nel seguente modo:
- dati anagrafici del proprietario e dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento;
- dichiarazione del soggetto richiedente e di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento;
- dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.
ECCO IL LINK DOVE SCARICARE IL MODELLO
per ulteriori informazioni potete scrivere a costruzionieimpianti@cnare.it