Dal 12 novembre 2021 è in vigore una nuova serie di disposizioni volte a contrastare le frodi nel settore dei bonus edilizi.
In primo luogo, si ampliano notevolmente i casi in cui è obbligatorio apporre il visto di conformità.
Viene stabilito che il visto di conformità sia necessario anche:
• quando la detrazione del 110% viene utilizzata in dichiarazione dei redditi;
• quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110% (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici): fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione ai fini superbonus.
Inoltre, diviene obbligatoria l’asseverazione delle spese sostenute con dichiarazione di congruità dei costi da parte dei professionisti.
Allo scopo di evitare aumenti ingiustificati degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (sia ai fini del superbonus 110% che degli altri bonus edilizi) dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per alcune categorie di beni, da un decreto del ministro per la Transizione ecologica.
L’obbligo di attestazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati viene esteso a tutti i casi di cessione del credito o di sconto in fattura delle spese agevolate, mentre rimane non necessaria se il beneficiario utilizza la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Nel caso di ecobonus e di superbonus, l’attestazione era già necessaria prima del nuovo provvedimento ed ora rimane tale.
L’attestazione di congruità (d’ora in poi prevista per tutte le opzioni) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo ad alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.
Contestualmente alle nuove disposizioni, è stato modificato il modello di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che quindi ora prevede il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi, non più solo per il superbonus 110%.
Inoltre, al momento non è possibile trasmettere la comunicazione delle opzioni tramite il sito dell’Agenzia delle entrate.
Resta da comprendere l’impatto operativo delle nuove misure, soprattutto con riguardo alle spese sostenute prima del 12 novembre 2021 per le agevolazioni diverse dal superbonus, per le quali sarebbe auspicabile evitare almeno la necessità dell’asseverazione.