Sono disponibili le prime risposte dell’Agenzia delle entrate (vedi Faq 22 novembre 2021) ai quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti con riguardo ai bonus diversi dal superbonus 110%.
Con riguardo all’entrata in vigore dei nuovi obblighi, l’Agenzia chiarisce che:
- le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione;
- l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione non si applica a coloro che, prima del 12 novembre 2021, non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione all’Agenzia, ma abbiano: ricevuto le fatture da parte dei fornitori; assolto i relativi pagamenti; esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione. Per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
In merito ai nuovi obblighi di asseverazione, l’Agenzia chiarisce inoltre che:
- in attesa del decreto del Ministero della Transizione Ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi di congruità delle spese per alcune categorie di beni, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, listini ufficiali o listini delle locali CCIAA o, in mancanza, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi);
- i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dal nuovo decreto. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.