In data 22/06/18 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che dà attuazione alla disposizione contenuta nella legge di bilancio relativa al credito d'imposta per le attività di formazione 4.0 ai dipendenti (L.205/2017 art. 1 commi 46-56).
Non è necessario che l’impresa che intende accedere all’agevolazione abbia effettuato investimenti che rientrano nell’iper ammortamento, anche se è legittimo ritenere che un tale investimento possa considerarsi il naturale presupposto per le sottostanti attività di formazione del personale.
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
L’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale interno (retribuzione lorda) in relazione alle ore di lavoro dedicate alle attività di formazione. Non è agevolato il costo dei soggetti che effettuano la formazione, ad eccezione delle personale interno impiegato nel ruolo di docente. In questo caso l’agevolazione non può superare il 30% della retribuzione complessiva del personale interno docente.
L’agevolazione non concorre alla determinazione della base imponibile Ires/Irpef ed Irap. La fruizione può avvenire solamente mediante compensazione tramite modello F24 a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento del costo.
Diverse sono le condizioni previste per accedere all’agevolazione.
- avvengano in attuazione di un contratto collettivo aziendale o territoriale applicato dall’impresa;
- l’impresa deve predisporre e conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti dell’attività di formazione svolta, istituendo registri nominativi sottoscritti da docente e discenti. Il legale rappresentate deve inoltre rilasciare una dichiarazione, sotto forma di atto notorio, a ciascun dipendente attestante l’effettività della partecipazione alle attività formative agevolabili;
- la formazione, qualora sia affidata anche ad un soggetto esterno all’impresa, deve essere commissionata a soggetti accreditati;
- l’impresa deve conservare la documentazione contabile sulla cui base sono stati effettuati i conteggi del credito spettante, mentre nel modello redditi devono essere indicati i dati della formazione eseguita;
- viene previsto l’obbligo di certificazione delle spese sostenute mediante l’intervento di un revisore legale.
Le imprese interessate possono contattare i colleghi di CNA PrefinaMarco Lasagni (@marco.lasagni@cnare.it) e Mattia Graziuso (@ mattia.graziuso@cnare.it) al numero0522/356009per tutte le informazioni concernenti l’agevolazione.