Il decreto crescita è intervenuto sulla disposizione contenuta nella legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017 commi da 125 a 129) apportando sostanziali modifiche volte anche a chiarire alcuni aspetti dubbi, ma soprattutto estendendo l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica amministrazione,ad ulteriori soggetti rispetto a quelli inizialmente interessati, e che pertanto ora non riguarda più solo associazioni e società obbligate alla predisposizione del bilancio Cee.
Il Decreto è entrato in vigore dal 1° maggio 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU 100 del 30.04.2019.
La disposizione, come risulta dopo la riscrittura effettuata dal Decreto "crescita" si applica a decorrere dai "benefici" ricevuti dal 2018.
Pubblicità per i contributi ricevuti dalla PA: le novità del decreto crescita
Ai fini dell’adempimento di cui alla disposizione in commento assumono rilevanza i “benefici” ricevuti:
- dai soggetti di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001e cioè tutte le amministrazioni dello Stato ivi comprese Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, ecc.;
- dai soggetti dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 e cioè:
- gli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
In particolare, le novità/modifiche riguardano:
- l’estensione dell’ambito soggettivo.Per effetto della nuova formulazione della norma devono fornire le informazioni relative ai benefici ricevuti nell’esercizio precedente tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c.; in pratica, tale adempimento è esteso anche alle imprese che non redigono la Nota integrativa al bilancio quali le Micro imprese, le società di persone e le imprese individuali(a prescindere dal regime contabile adottato).
- il differimento dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno del termine per la pubblicazione sui propri siti internet dei benefici ricevuti nell’esercizio precedente, da parte delle associazioni, onlus e fondazioni e, ulteriore elemento di novità, da parte di tutte le imprese che non redigono la Nota Integrativa. In particolare, per le imprese è stato stabilito che in mancanza di un proprio sito, le informazioni in argomento potranno essere riportate sui portati digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
- la comunicazione dei benefici ricevuti sui propri siti o portali digitali, anziché in Nota Integrativa, anche da parte delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c), entro il nuovo termine del 30.06 di ogni anno.
Rispetto alla formulazione originaria della norma, rimangono assoggettate all’obbligo di dare informazione dei benefici ricevuti in Nota Integrativa soltanto le società che redigono il bilancio in forma estesa e le società che redigono il bilancio consolidato;
- la tipologia dei benefici da comunicare; a tal riguardo la norma prevede che siano fornite le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria”. Si conferma, quindi, l’esclusione per tutte le operazioni a carattere sinallagmatico o risarcitorio e, quale elemento di novità, si afferma l’esclusione dalla trasparenza dei benefici di carattere generale.
- il regime sanzionatorio;la norma, nella sua nuova formulazione haattenuato in modo sostanzialeil regime sanzionatorio originariamente stabilito, prevedendo, in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza, sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali, l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di euro 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti. La disposizione sanzionatoria decorre dal 1° gennaio 2020, conseguentemente sono fatte salve eventuali irregolarità commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni in argomento.
- il recepimento nel testo della normadelle disposizioni previste con D.L. 135/2018 in materia di semplificazioni per la comunicazione degli aiuti di Stato e de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti (L. 234/2012, art. 52). Nell’attuale formulazione la norma prevede che tutti i soggetti tenuti a fornire informazioni relativamente ai benefici ricevuti, nel caso in cui gli stessi siano costituiti da aiuti di Stato e da aiuti de minimis contenuti nel predetto registro, possono limitarsi a dichiarare “l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa al bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza”.
Rispetto all’originario testo di legge si conferma l’obbligo di informativa per gli importi “effettivamente erogati”, quindi sulla base del principio di cassa.
Si ricorda infine l’esclusione dall’obbligo di trasparenza per i benefici effettivamente erogati al soggetto beneficiario di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, nel periodo considerato.