La Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto sia l’ecobonus, ossia l’incentivo per l’acquisto di veicoli non inquinanti, che l’ecotassa (disposizioni tese a disincentivare l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di sostanze inquinanti superiori ad una determinata soglia). Viene prevista anche una nuova detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Ecobonus - Incentivo per l’acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di CO2.
In via sperimentale, a chi acquisti (anche in leasing) e immatricoli in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni inquinanti, è riconosciuto un contributo qualificato brevemente come “ecobonus”. L’ecobonus spetta a condizione che si tratti di veicoli:
- di categoria M1;
- nuovi di fabbrica;
- che producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km;
- acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
- con prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50mila euro (IVA esclusa).
Il contributo è differenziato a seconda che l’acquirente consegni o meno al venditore un veicolo destinato alla rottamazione.
Nel primo caso, in ragione del numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2g/km), il contributo spetta nelle seguenti misure:
CO2g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 6.000 |
21-70 | 2.500 |
Nel caso in cui non si proceda alla rottamazione di veicoli già posseduti della medesima categoria omologato alle classi euro 1, 2, 3 e 4, il contributo viene fissato negli importi di cui alla seguente tabella:
CO2g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 4.000 |
21-70 | 1.500 |
Il contributo è corrisposto all’acquirente da parte del venditore attraverso compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Ecobonus - Incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti.
A coloro che, nel 2019, acquistino in Italia (anche in leasing), un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1 e L3 e consegnino per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alle categorie Euro 0 Euro 1 o Euro 2.
Nella sostanza, deve trattarsi di veicoli di categoria L1 e L3 (nel primo caso veicoli a due ruote con cilindrata inferiore o uguale a 50 cc e la cui velocità massima non superi i 45 km/h), nel secondo caso veicoli a due ruote la cui cilindrata superi i 50 cc e la cui velocità massima superi i 45 km/h.
Ai fini dell’agevolazione tali veicoli devono essere:
- nuovi di fabbrica;
- elettrici o ibridi;
- di potenza inferiore o uguale a 11 kW;
- acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2019.
L’incentivo prevede il riconoscimento da parte del venditore dei veicoli di un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto). Il contributo così erogato verrà successivamente rimborsato al venditore da parte delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato.
Nuova detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.
Rientra tra le nuove misure incentivanti anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.
La nuova detrazione interessa le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto ed alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7kW.
La detrazione, riservata sia ai soggetti passivi IRPEF che ai soggetti passivi IRES:
- è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Ecotassa per l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di biossido di carbonio (CO2).
In caso di acquisto di autovetture nuove considerate inquinanti, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, la Legge di bilancio per il 2019 ha istituito l’obbligo di corrispondere un’imposta commisurata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.
Tale imposta deve essere pagata da parte di coloro che acquistino (anche tramite un contratto di leasing), in Italia o all’estero e immatricolino in Italia un veicolo nuovo di categoria M1. L’imposta è dovuta anche da parte di coloro che immatricolino in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato all’estero; in tale ipotesi, pertanto, è irrilevante che il veicolo già con targa estera sia nuovo o usato, acquistato o già di proprietà dell'intestatario.
La nuova imposta è parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2g/km | Imposta (euro) |
161-175 | 1.100 |
176-200 | 1.600 |
201-250 | 2.000 |
Superiore a 250 | 2.500 |
Versamento dell’ecotassa.
Il versamento deve essere eseguito dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione della vettura in nome e per conto dell’acquirente (in genere i concessionari auto), entro il giorno di immatricolazione dello stesso veicolo.
Rivolgersi all’ufficio di riferimento o in alternativa all’Ufficio Tributario Provinciale (Elena Ferrari: 0522356295 – elena.ferrari@cnare.it).