Con l’approvazione della Legge di conversione del “Decreto Crescita” (DL. n. 34/2019), ancora in atto, è stato approvato il differimento a lunedì 30 settembre 2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dai modelli Redditi/IRAP ed IVA 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi ISA.
In base al nuovo provvedimento per i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (in linea generale, 5.164.569 euro),
i termini dei versamenti risultanti da dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP e dichiarazione IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli ISA (comprese le SRL “trasparenti”).
La proroga è applicabile anche:
- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro;
- ai contribuenti minimi ed ai forfetari.
Tenendo conto di quanto chiarito in passato da parte dell’Agenzia delle Entrate, per i soci di SRL “non trasparenti” soggette agli ISA la proroga dovrebbe riguardare unicamente i versamenti dei contributi previdenziali.
Per tutti coloro che non possono fruire della proroga, rimangono fermi i termini ordinari del prossimo 1° luglio (in quanto il 30 giugno è domenica) o del 31 luglio (con maggiorazione dello 0,4%). Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il limite previsto di ricavi o compensi per la loro applicazione;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore, l’intervento normativo operato quest’anno si presenta più ampio, in quanto:
- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
- non prevede l’applicazione dello 0,4%.
Nella sostanza, la proroga dovrebbe riguardare, oltre al versamento del saldo IRPEF/IRES/IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF/IRES, anche i versamenti relativi a:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE/IVAFE
- diritto CCIAA
dovute da parte dei soggetti ora individuati.
In caso di opzione per la rateazione, il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha l’effetto di comprimere a tre il numero massimo delle rate dovute, scadenti rispettivamente:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre ed il 18 novembre (il giorno 16 novembre cade infatti di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 2 dicembre (il 30 novembre cade infatti di sabato). Per questi soggetti, il termine di scadenza della terza rata verrebbe a coincidere con il termine di versamento del secondo acconto.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del “Decreto Crescita”, il 2 dicembre 2019 dovrebbe scadere anche il termine per la presentazione telematica dei modelli Redditi ed IRAP 2019, da parte dei soggetti con periodo d’imposta 2018 coincidente con l’anno solare.
Attraverso una modifica all’art. 2 del DPR. n. 322/98 è stato infatti disposto il differimento, a regime, del termine di trasmissione dei modelli Redditi ed IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari” (termine che, come visto, quest’anno cade di sabato e quindi slitta al 2 dicembre);
- dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.