Dal 1° luglio 2021 cambiano le regole di territorialità per:
- i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici resi verso soggetti privati UE (c.d. servizi TTE);
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Sono tali le cessioni di beni verso privati spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.
In particolare, se la somma dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici (servizi TTE) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni resi verso soggetti privati UE sono territorialmente rilevanti in Italia se:
- il prestatore italiano non è stabilito anche in un altro Stato UE;
- l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi sopra indicate e delle vendite intracomunitarie di beni non ha superato il limite di 10.000 euro nell’anno in corso o nell’anno precedente.
Qualora il limite di 10.000 euro sia stato superato nell’anno precedente o nell’anno in corso, le operazioni sopra indicate (servizi TTE e vendite a distanza intracomunitarie) sono territorialmente rilevanti nello Stato UE del committente/cessionario privato. Per tali operazioni il prestatore/cedente italiano deve quindi applicare la normativa Iva dello Stato UE del cliente adottando alternativamente uno dei due comportamenti:
- apertura di una posizione Iva nello Stato UE del cliente privato;
- adozione del regime OSS (One Stop Shop).
Il regime OSS può essere utilizzato:
- per tutte le prestazioni di servizio effettuate verso committenti privati UE, territorialmente rilevanti nello Stato UE del committente (non solo quindi per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici);
- per le vendite a distanza intracomunitarie.
Avvalendosi del regime OSS i soggetti passivi Iva possono assolvere agli obblighi Iva relativi ai servizi resi verso privati UE e alle vendite a distanza intracomunitarie territorialmente rilevanti nello Stato UE del cliente tramite l’identificazione nell’unico Stato membro di stabilimento del fornitore. Tramite tale registrazione potrà essere dichiarata e versata l’Iva relativa alle predette operazioni per ciascun Stato membro.
I soggetti che aderiscono al regime OSS devono presentare per ciascun trimestre una dichiarazione entro la fine del mese successivo al trimestre stesso. Nella dichiarazione devono essere evidenziate le prestazioni di servizi effettuate verso privati UE e le vendite a distanza intracomunitarie per ciascuno Stato membro. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell’Iva dovuta per ciascuno Stato membro.
I soggetti che aderiscono al regime OSS sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione.