Termini di emissione e contenuto delle fatture (elettroniche e cartacee)
Ad oggi la normativa prevede che la fattura debba essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui l’operazione è stata effettuata, ossia sia avvenuta la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo.
A decorreredal 1° luglio 2019, la fattura cd. immediata (sia elettronica che cartacea) deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre nulla cambia per la fattura “differita” che continua a poter essere emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Per poter usufruire di tale possibilità è necessario, tuttavia, che nel corpo della fattura sia indicata la data di effettuazione della cessione di beni (consegna o spedizione) o della prestazione di servizi (pagamento del corrispettivo), sempre che tale data non coincida con la data di emissione della fattura.
Ai fini dellafatturazione elettronica, nel presupposto che questa si ritenga emessa quando sia correttamente trasmessa al SdI, è necessario che nei dieci giorni previsti dalla nuova normativa venga fatta anche la trasmissione.
Termini di annotazione delle fatture emesse
Viene uniformato il termine di registrazione delle fatture emesse (sia immediate che differite) che devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.
Ad esempio una fattura datata 31 luglio 2019, potrà essere trasmessa entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito di imposta nella liquidazione del mese di luglio.
Fatture di acquisto: registrazione e detrazione dell’IVA
Ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene eliminato l’obbligo dell’attribuzione della numerazione progressiva (cd. protocollo) delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, che sarà di fatto attribuito in automatico al momento della trasmissione.
Per evitare che il soggetto destinatario della fattura riceva il documento tardivamente ed evitare di far slittare la detrazione dell’imposta al periodo successivo, è previsto che il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro il giorno 16 di ciascun mese relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e registrati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tale regola non vale per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui diritto alla detrazione sorge a partire dall’anno di ricevimento della fattura.
Rimodulazione sanzioni per il primo semestre 2019
Per il primo semestre 2019 è prevista una riduzione delle sanzioni per la ritardata emissione della fattura. Infatti la sanzione:
- non è dovuta qualora l’emissione della fattura (e quindi anche la trasmissione) sia avvenuta oltre le tempistiche previste per legge, ma sia stata tale da consentire comunque all’imposta di concorrere alla liquidazione Iva di competenza;
- è dovuta nella misura del20% se il ritardo fa sì che l’imposta concorra alla liquidazione Iva del periodo successivo. Le stesse riduzioni si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano erroneamente detratto l’imposta in assenza di fattura elettronica.