L'estensione dei soggetti che non devono emettere la fattura elettronica per le "prestazioni sanitarie" effettuate nei confronti di persone fisiche, è avvenuta con l'art.9-bis, comma 2 della Legge 12/2019 (conversione del DL 135-2018).
Il divieto di e-fattura per tutti gli operatori sanitari, anche se non tenuti alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, risponde alle indicazioni del Garante della Privacy per le cautele previste nei confronti dei soggetti persone fisiche.
Conseguentemente non possono essere emesse fatture elettroniche anche da parte di quei soggetti che ordinariamente effettuano cessioni di beni rientranti nelle cd. spese sanitarie che potrebbero essere detratte quali oneri deducibili/detraibili per i contribuenti privati.
Rientrano pertanto nell'esclusione anche le "sanitarie" e i "centri ortopedici" che ad esempio vendono dispositivi medici (es.: busti, guaine, aerosol, ecc.), apparecchiature di misura (es.: pressione, test glicemici, ecc.) o apparecchi/supporti per deambulazione (es.: carrelli, carrozzine, stampelle, scarpe ortopediche, ecc.).
Fermo restando che la non emissione della fattura elettronica è attualmente prevista per il solo anno 2019, occorre in ogni caso ricordare che in tali casi, laddove non venisse emesso lo scontrino/ricevuta fiscale (a volte non sufficiente per la detrazione), permane l'obbligo di emissione della fattura cartacea.