L’Inps con il messaggio 3088/2020 ha comunicato di aver concluso l’esame delle domande relative a diverse tipologie di indennità Covid-19 e che gli esiti sono consultabili nella sezione personale del sito internet «indennità 600/1.000 euro» sia direttamente dall’interessato che ha presentato l’istanza o dal Patronato a cui si è rivolto.
Per le richieste respinte si può presentare domanda all’Inps di riesame amministrativo con eventuali documenti integrativi.La richiesta va fatta entro il 30 agosto o entro 20 giorni dalla conoscenza della reiezione se tale termine cade oltre il 30 agosto.
La documentazione integrativa può essere inviata usando il link “esiti” all’interno del sito Inps, oppure indirizzandole alla casella di posta elettronica della sede territoriale competente: riesamebonus600.nomesede@inps.it.
Come già avvenuto con una prima tranche di indennità e relative domande (messaggio Inps 2263/2020), l’istituto da una parte ricorda che non è ammesso il ricorso amministrativo verso la decisione di rigetto, ma solo quello giurisdizionale, dall’altra consente il riesame amministrativo su richiesta dell’interessato.
In questo caso, le indennità per cui si può chiedere il riesame sono le seguenti:
- partite Iva gestione separata Inps, mesi di Aprile e Maggio;
- co.co, mesi di Aprile e Maggio;
- lavoratori autonomi, mese di Aprile;
- stagionali turismo e terme, mesi di Aprile e Maggio;
- somministrati, mesi di Aprile e Maggio;
- lavoratori agricoli, mese di Aprile;
- lavoratori dello spettacolo, mesi di Aprile e Maggio;
- stagionali (no turismo e terme), intermittenti, occasionali, venditori a domicilio, mesi di Marzo, Aprile e Maggio.
Si tratta dei bonus e relative procedure illustrate dall’Inps stesso nelle circolari 66, 67 e 80 del 2020.
Il messaggio 3088/2020 contiene un lungo elenco di codici (oltre trenta) che identificano i motivi della non ammissione, la motivazione e la relativa documentazione che si deve presentare in fase di riesame. Inoltre, vengono fornite alle sedi le indicazioni da seguire per la gestione dei controlli supplementari.
Ad esempio, per i liberi professionisti della gestione separata, viene ricordato che la riduzione del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto a quello del 2019 può essersi realizzata anche rispetto a un reddito derivante da un’altra attività, diversa da quella inerente la gestione separata, qualora il professionista in passato abbia svolto un lavoro differente.
Sempre per la gestione separata, viene precisato che sono escluse dall’indennità le figure non espressamente previste dai decreti e quindi i titolari di cariche sociali, i componenti di collegi e commissioni, gli associati in partecipazione, i collaboratori della pubblica amministrazione.
Quanto agli stagionali di turismo e terme, invece, è stata considerata cessazione del rapporto di lavoro non involontaria quella classificata in Unilav con i codici relativi a dimissioni, dimissioni durante il periodo di prova, e per altro motivo.
Altre indicazioni contenute nel messaggio riguardano i lavoratori dello spettacolo, i somministrati, gli stagionali di settori diversi da turismo e terme, gli intermittenti, gli autonomi occasionali e i venditori a domicilio.
Il PATRONATO EPASA-ITACO è a disposizione per l’analisi dei casi particolari e la gestione dell’inoltro del riesame.