A distanza di dieci anni dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 62 del D.L n. 1 del 2012, il Legislatore, con il D.Lgs. n. 198/2021, è intervenuto nuovamente a disciplinare le pratiche sleali nella filiera agroalimentare.
La disciplina recepita nel nostro Paese in attuazione della Direttiva 633/2021 è entrata in vigore lo scorso 15/12/2021 e ha espressamente abrogato e superato l’art. 62 che, da tale data, non potrà più trovare applicazione.
Entrata in vigore
La nuova normativa è entrata in vigore il 15/12/2021: quindi, i contratti stipulati a decorrere da tale data dovranno essere assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 198/2021 e non più alle regole dell’art. 62.
Per i contratti in corso al 15/12/2021 è stato previsto un periodo transitorio; infatti, il loro adeguamento alla nuova normativa dovrà essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentementedal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. La norma trova sempre applicazione a prescindere dal volume d’affari dei soggetti contraenti.
Sono invece escluse dalla disciplina in commento:
- le cessioni al consumatore finale;
- le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori (OP) di cui essi sono soci.
A differenza di quanto avveniva per l’art. 62, la norma in esame trova applicazione anche in caso di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari intervenute fra imprenditori agricoli.
Obbligo della forma scritta e durata minima del contratto
Il contratto deve obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere sempre redatto in forma scritta;
- deve contenere i seguenti elementi essenziali: durata, quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo (determinato o determinabile sulla base di quanto pattuito nel contratto), le modalità di consegna e pagamento;
- il contratto deve avere una durata minima di dodici mesi, fatta salva l’ipotesi in cui le parti vi abbiano derogato in forma scritta e motivata (es. vendita prodotti stagionali). All’infuori delle deroghe citate, la durata del contratto si presume di dodici mesi.
Si potranno verificare due ipotesi:
- la stipula di un contratto provvisto di tutti gli elementi essenziali per ogni singola cessione di prodotto,
- la stipula di un accordo quadro nel quale dovranno comunque essere indicati alcuni elementi essenziali dell’accordo e che dovrà essere integrato per mezzo di documenti equipollenti (documenti di trasporto, documenti di consegna, fatture, ordini di acquisto) che dovranno in ogni caso fare riferimento espressamente all’accordo quadro.
Tra le pratiche commerciali vietate vi sono:
- il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine;
- l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
- la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
- l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
- l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
- le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti.
Altre pratiche commerciali vietate, salvo che siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci, riguardano le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore.
Infine, sono vietate le pratiche relative a:
- acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
- mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
- imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
- inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
- imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.
E’ permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi tra le parti in forma scritta, senza la possibilità di imporre contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita di tali prodotti venduti sottocosto.